TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art.1 – Denominazione

  1. E’ costituita con la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta a sensi degli artt. 36 e segg. c.c., un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: “UNA MANO AIUTA L’ALTRA – ONLUS”.

Art. 2 – Sede

  1. L’associazione ha sede in Arzignano (VI) Galleria Perazzolo n.6/B.

Art. 3 – Oggetto – Scopo

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza e dell’istruzione.

  2. L’associazione persegue, con metodo di continuità, obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, in particolare l’infanzia.

  3. La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

    1. interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo, in particolare sostegno ai missionari, adozioni a distanza, assistenza sanitaria e nutrizionale, partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo, eventuale invio di volontari nei paesi in via di sviluppo;

    2. l’attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche e altri “media”;

    3. l’attività di formazione;

    4. l’attività di assistenza all’infanzia e di promozione dell’istruzione anche attraverso lo strumento della cd. “adozione a distanza”.

  4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

  5. L’associazione può emettere titoli di solidarietà.

TITOLO II

SOCI – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 4 – Ammissione dei soci e quote associative

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

  2. La qualifica di socio si acquista col versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

  3. Il Consiglio Direttivo stabilirà anche le modalità di ammissione.

  4. Il pagamento della quota associativa verrà effettuato:

    1. per il primo anno di iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione;

    2. per gli anni successivi, in via ordinaria, non oltre il 31 marzo ed in via straordinaria anche sino al 30 novembre di ciascun anno.

  5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di fissare differenti importi per le quote associative da corrispondere in via ordinaria o in via straordinaria.

  6. Dopo il 31 marzo di ciascun anno, termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa, l’esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato all’avvenuto pagamento della quota associativa in via straordinaria.

  7. Chi per un anno  non procede al rinnovo della quota associativa, neppure in via straordinaria, perde la qualifica di socio, qualifica che potrà riacquistare presentando una nuova domanda di ammissione (e si intende prima iscrizione a sensi del precedente comma 4).

  8. La quota associativa così come gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell’associazione.

  9. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non da diritto ad alcun rimborso neppure del contributo associativo dell’anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

  1. La  qualifica di socio si perde per dimissioni o per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal precedente articolo 4 o per esclusione a sensi del comma successivo.

  2. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempineze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l’associato può essere escluso dall’associazione con delibera del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’associato non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l’Assemblea dei soci: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell’Assemblea.

Art. 6 – Categorie di soci – Diritti e Doveri

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere diverse categorie di soci (soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti) fissando per ciascuna categoria un diverso importo della quota associativa. Le diverse categorie di soci si differenzieranno solo per l’importo della quota associativa in quanto a tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi 3, 4 e 5 e quali in generale discendenti dal presente Statuto.

  2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

  3. I soci avranno diritto di partecipazione all’attività associativa nonchè alle assemblee che l’Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

  4. A tutti gli associati, maggiori di età, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

  5. I soci hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, di attivarsi fattivamente per il raggiungiumento degli scopi sociali e di pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi Associativi

  1. Sono Organi dell’Associazione:

    1. L’Assemblea dei Soci

    2. il Consiglio Direttivo

    3. il Presidente

    4. il Collegio dei revisori dei Conti

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 8 – Convocazione

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione. A ciascun aderente maggiore di età spetta un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo associativo.

  2. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione del bilancio di previsione.

  3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

  4. Essa deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione presso la sede dell’Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta), e ciò almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

  5. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea, entro 30 (trenta) giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda da almeno i 2/5 dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art. 9 – Assemblea Ordinaria

  1. L’assemblea ordinaria:

    1. approva il bilancio  consuntivo ed il bilancio preventivo;

    2. nomina il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, ed eventualmente i soci ed il presidente Onorari;

    3. approva i regolamenti ad uso interno su proposta del Consiglio Direttivo;

    4. delibera sul programma delle attività e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

  2. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 – Diritto di intervento all’assemblea

  1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci  in regola col pagamento della quota associativa.

  2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

  3. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o ai revisori dei conti. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

  4. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 12 – Quorum costitutivi e deliberativi

  1. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la metà dei soci; tuttavia trascorsi trenta minuti dall’ora di convocazione l’assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

  2. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

  3. Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

  4. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

  5. Le votazioni avverrano per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche sociali che avverrano per schede segrete.

  6. Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposito REGOLAMENTO le modalità da seguire in occasione della nomina delle cariche sociali.

Art. 13 – Presidenza dell’assemblea e verbale

  1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

  2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell’assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea nominerà il segretario.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell’Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 14 – Composizione e durata

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra i soci; secondo quanto delibererà l’Assemblea in occasione della nomina.

  2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

  3. La carica di consigliere è gratuita.

  4. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, o che non rinnovassero la quota associativa perdendo così la qualifica di soci, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

  5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

  6. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. In entrambi i casi i consiglieri subentrati a quelli  cessati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

  7. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

Art. 15 – Convocazione e delibere

  1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell’Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L’avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente: spetta al segretario diramare l’avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.

  2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

  3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Compiti del Consiglio

  1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione.

  2. Al Consiglio compete specificatamente:

    1. fare all’assemblea annuale la relazione sull’attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell’anno successivo;

    2. sottoporre all’assemblea annuale, per l’approvazione, il bilancio consuntivo nonchè il bilancio preventivo per l’anno succesivo;

    3. stilare il programma dell’attività;

    4. stabilire le quote sociali;

    5. richiedere ed affidare ai soci compiti di ordine organizzativo;

    6. nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;

    7. convocare assemblee ordinarie e straordinarie;

    8. decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i soci;

    9. promuovere e dare direttive di ogni genere.

  3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sua attribuzioni ad uno ò più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell’Associazione anche nei rapporti con i terzi.

Art. 17 – Compiti dei Membri del Consiglio

  1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono onorifiche.

  2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di segretario anche a socio che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.

Art. 18 – Presidente

  1. Il Presidente dirige l’Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E’ il legale rappresentante dell’Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

  2. E’ data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi associativi, dell’opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo.

  3. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

Art. 19 – Vice-presidente

  1. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell’espletamento di tutte le funzioni.

Art. 20 – Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali, tiene l’elenco dei soci, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

  2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.

TITOLO V

PRESIDENTE E SOCI ONORARI

Art. 21 – Nomina

  1. L’Assemblea potrà attribuire la qualifica di “SOCIO ONORARIO” a chi abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo ed alla promozione delle attività indicate all’art. 3 del presente STATUTO.

  2. L’Assemblea, inoltre, potrà attribuire la qualifica di “Presidente Onorario” a chi si sia particolarmente distinto nelle attività di cui sopra.

Art. 22 – Diritti e compiti

  1. Il socio onorario ed il Presidente onorario hanno tutti i diritti e doveri spettanti al socio ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa.

  2. Il Presidente onorario, inoltre ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto.

TITOLO VI

REVISORI DEI CONTI

Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti a votazione segreta ogni 4 anni dall’Assemblea dei Soci.

  2. I revisori hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, almeno una volta all’anno, in qualsiasi momento la contabilità dell’Associazione.

  3. I Revisori dei Conti partecipano, con potere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

  4. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

TITOLO VII

DURATA – SCIOGLIMENTO – FINANZIAMENTI

Art. 24 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 25 – Scioglimento

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui agli artt. 10 e 12.

  2. In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Finanziamenti

  1. I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività, sono:

    1. le quote sociali;

    2. i contributi di Enti o privati;

    3. le eventuali donazioni;

    4. i proventi di iniziative permanenti ed occasionali.

  2. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 27 – Esercizi finanziari

  1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

  2. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio di previsione per l’esercizio in corso. Entrambi detti bilanci debbono essere sottoposti per l’approvazione all’assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

  3. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art.1 – Denominazione

  1. E’ costituita con la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta a sensi degli artt. 36 e segg. c.c., un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: “UNA MANO AIUTA L’ALTRA – ONLUS”.

Art. 2 – Sede

  1. L’associazione ha sede in Arzignano (VI) Galleria Perazzolo n.6/B.

Art. 3 – Oggetto – Scopo

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza e dell’istruzione.

  2. L’associazione persegue, con metodo di continuità, obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, in particolare l’infanzia.

  3. La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

    1. interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo, in particolare sostegno ai missionari, adozioni a distanza, assistenza sanitaria e nutrizionale, partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo, eventuale invio di volontari nei paesi in via di sviluppo;

    2. l’attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche e altri “media”;

    3. l’attività di formazione;

    4. l’attività di assistenza all’infanzia e di promozione dell’istruzione anche attraverso lo strumento della cd. “adozione a distanza”.

  4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

  5. L’associazione può emettere titoli di solidarietà.

TITOLO II

SOCI – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 4 – Ammissione dei soci e quote associative

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

  2. La qualifica di socio si acquista col versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

  3. Il Consiglio Direttivo stabilirà anche le modalità di ammissione.

  4. Il pagamento della quota associativa verrà effettuato:

    1. per il primo anno di iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione;

    2. per gli anni successivi, in via ordinaria, non oltre il 31 marzo ed in via straordinaria anche sino al 30 novembre di ciascun anno.

  5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di fissare differenti importi per le quote associative da corrispondere in via ordinaria o in via straordinaria.

  6. Dopo il 31 marzo di ciascun anno, termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa, l’esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato all’avvenuto pagamento della quota associativa in via straordinaria.

  7. Chi per un anno  non procede al rinnovo della quota associativa, neppure in via straordinaria, perde la qualifica di socio, qualifica che potrà riacquistare presentando una nuova domanda di ammissione (e si intende prima iscrizione a sensi del precedente comma 4).

  8. La quota associativa così come gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell’associazione.

  9. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non da diritto ad alcun rimborso neppure del contributo associativo dell’anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

  1. La  qualifica di socio si perde per dimissioni o per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal precedente articolo 4 o per esclusione a sensi del comma successivo.

  2. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempineze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l’associato può essere escluso dall’associazione con delibera del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’associato non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l’Assemblea dei soci: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell’Assemblea.

Art. 6 – Categorie di soci – Diritti e Doveri

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere diverse categorie di soci (soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti) fissando per ciascuna categoria un diverso importo della quota associativa. Le diverse categorie di soci si differenzieranno solo per l’importo della quota associativa in quanto a tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi 3, 4 e 5 e quali in generale discendenti dal presente Statuto.

  2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

  3. I soci avranno diritto di partecipazione all’attività associativa nonchè alle assemblee che l’Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

  4. A tutti gli associati, maggiori di età, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

  5. I soci hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, di attivarsi fattivamente per il raggiungiumento degli scopi sociali e di pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi Associativi

  1. Sono Organi dell’Associazione:

    1. L’Assemblea dei Soci

    2. il Consiglio Direttivo

    3. il Presidente

    4. il Collegio dei revisori dei Conti

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 8 – Convocazione

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione. A ciascun aderente maggiore di età spetta un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo associativo.

  2. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione del bilancio di previsione.

  3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

  4. Essa deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione presso la sede dell’Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta), e ciò almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

  5. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea, entro 30 (trenta) giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda da almeno i 2/5 dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art. 9 – Assemblea Ordinaria

  1. L’assemblea ordinaria:

    1. approva il bilancio  consuntivo ed il bilancio preventivo;

    2. nomina il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, ed eventualmente i soci ed il presidente Onorari;

    3. approva i regolamenti ad uso interno su proposta del Consiglio Direttivo;

    4. delibera sul programma delle attività e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

  2. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 – Diritto di intervento all’assemblea

  1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci  in regola col pagamento della quota associativa.

  2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

  3. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o ai revisori dei conti. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

  4. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 12 – Quorum costitutivi e deliberativi

  1. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la metà dei soci; tuttavia trascorsi trenta minuti dall’ora di convocazione l’assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

  2. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

  3. Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

  4. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

  5. Le votazioni avverrano per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche sociali che avverrano per schede segrete.

  6. Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposito REGOLAMENTO le modalità da seguire in occasione della nomina delle cariche sociali.

Art. 13 – Presidenza dell’assemblea e verbale

  1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

  2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell’assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea nominerà il segretario.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell’Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 14 – Composizione e durata

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra i soci; secondo quanto delibererà l’Assemblea in occasione della nomina.

  2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

  3. La carica di consigliere è gratuita.

  4. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, o che non rinnovassero la quota associativa perdendo così la qualifica di soci, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

  5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

  6. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. In entrambi i casi i consiglieri subentrati a quelli  cessati, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

  7. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

Art. 15 – Convocazione e delibere

  1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell’Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L’avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente: spetta al segretario diramare l’avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.

  2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

  3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Compiti del Consiglio

  1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione.

  2. Al Consiglio compete specificatamente:

    1. fare all’assemblea annuale la relazione sull’attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell’anno successivo;

    2. sottoporre all’assemblea annuale, per l’approvazione, il bilancio consuntivo nonchè il bilancio preventivo per l’anno succesivo;

    3. stilare il programma dell’attività;

    4. stabilire le quote sociali;

    5. richiedere ed affidare ai soci compiti di ordine organizzativo;

    6. nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;

    7. convocare assemblee ordinarie e straordinarie;

    8. decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i soci;

    9. promuovere e dare direttive di ogni genere.

  3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sua attribuzioni ad uno ò più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell’Associazione anche nei rapporti con i terzi.

Art. 17 – Compiti dei Membri del Consiglio

  1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono onorifiche.

  2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di segretario anche a socio che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.

Art. 18 – Presidente

  1. Il Presidente dirige l’Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E’ il legale rappresentante dell’Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

  2. E’ data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi associativi, dell’opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo.

  3. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

Art. 19 – Vice-presidente

  1. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell’espletamento di tutte le funzioni.

Art. 20 – Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali, tiene l’elenco dei soci, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

  2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.

TITOLO V

PRESIDENTE E SOCI ONORARI

Art. 21 – Nomina

  1. L’Assemblea potrà attribuire la qualifica di “SOCIO ONORARIO” a chi abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo ed alla promozione delle attività indicate all’art. 3 del presente STATUTO.

  2. L’Assemblea, inoltre, potrà attribuire la qualifica di “Presidente Onorario” a chi si sia particolarmente distinto nelle attività di cui sopra.

Art. 22 – Diritti e compiti

  1. Il socio onorario ed il Presidente onorario hanno tutti i diritti e doveri spettanti al socio ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa.

  2. Il Presidente onorario, inoltre ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto.

TITOLO VI

REVISORI DEI CONTI

Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti a votazione segreta ogni 4 anni dall’Assemblea dei Soci.

  2. I revisori hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, almeno una volta all’anno, in qualsiasi momento la contabilità dell’Associazione.

  3. I Revisori dei Conti partecipano, con potere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

  4. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

TITOLO VII

DURATA – SCIOGLIMENTO – FINANZIAMENTI

Art. 24 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 25 – Scioglimento

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui agli artt. 10 e 12.

  2. In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Finanziamenti

  1. I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività, sono:

    1. le quote sociali;

    2. i contributi di Enti o privati;

    3. le eventuali donazioni;

    4. i proventi di iniziative permanenti ed occasionali.

  2. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 27 – Esercizi finanziari

  1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

  2. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio di previsione per l’esercizio in corso. Entrambi detti bilanci debbono essere sottoposti per l’approvazione all’assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

  3. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.